EDITTO X/XV - NAVIGAZIONE, PORTI E ISOLE Con il presente Editto il Governo di Lot rende note le nuove disposizioni in materia di NAVI e PORTI con effetto immediato. Tutti gli Editti precedenti sono da ritenersi abrogati. Art. 1) I requisiti minimi per diventare PROPRIETARIO di una nave sono la cittadinanza del Ducato di LOT da almeno due anni e l’araldica di Signore/Signora. Ogni cittadino può essere Proprietario di massimo due (2) navi. Ogni Capitano può essere assegnato ad una (1) nave. 1a) I cittadini già proprietari, pur in assenza dei requisiti previsti all`Art 1, potranno mantenere tale proprietà previa comunicazione al Paratico di Governo che provvederà alla verifica iscrivendoli nel Registro degli Armatori ma non potranno acquisirne di nuove. 1b) I cittadini che volessero divenire Armatori godendo dei privilegi specifici a loro riservati dovranno preventivamente ricevere il nulla osta del Governo o suo delegato e garantire un commercio tra isole e Granducato costante e fiorente. Il Governo ha piena facoltà, appurate le mancanze commerciali, di requisire il nulla osta. Art. 2) Il requisito minimo per ottenere dal Governo l`ATTESTATO di qualifica di MARINAIO è di essere cittadini del Granducato di Lot. Art. 3) I requisiti minimi per ottenere dal Governo la BOLLA di NAVIGAZIONE e quindi divenire CAPITANO sono la cittadinanza del Ducato di Lot da almeno sei (6) mesi, l’araldica di Sir/Milady e l’aver completato il corso presso l’Accademia. 3a) I cittadini già in possesso di una Bolla di Navigazione, pur in assenza dei requisiti previsti all`Art. 3, potranno mantenere tale diritto di navigazione. 3b) Il Governo ha piena facoltà di ritiro della Bolla di Navigazione in caso di verificate scorrettezze. Art. 4) Precedentemente alla donazione, vendita o acquisto di una imbarcazione è necessario rivolgersi ad un Notaro di Governo che ne autorizza l’atto e riscuote le necessarie gabelle. Art. 5) La Navigazione libera è concessa solo a chi è in possesso di tutti i titoli riconosciuti dal Governo nel pieno rispetto delle leggi. Art. 6) L’Armata Ducale ha giurisdizione su ogni molo e approdo di proprietà Ducale. E` autorizzata ad ispezionare le stive ed i diari di bordo di tutte le navi, in mare o attraccate in territorio ducale, così come di sequestrarle e condurle al porto più prossimo se, dopo le opportune verifiche, si dovessero riscontrare anomalie nella documentazione o violazioni di Legge. 6a) Per i porti delle isole colonizzate, in assenza dell`Armata Ducale, il Capo Colono può richiedere l`ispezione delle stive e in caso rilevasse il furto di materie prime o anomalie nella documentazione, sequestrare la nave dandone tempestiva comunicazione all`Armata. 6b) Per ogni violazione rilevata l`Armata Ducale ha il potere di porre l`imbarcazione in stato di fermo notificando al Governo o suo delegato l`avvenuto. Entro tre (3) giorni il Governo ratifica il fermo o ne dispone la restituzione. Se il fermo viene disposto da un Capo Colono il tempo entro il quale il fermo deve essere convalidato è di sette (7) giorni. Nel caso il fermo venga ratificato, l`Armata Ducale ed il proprietario dell`imbarcazione (accompagnato da un Azzeccagarbugli se lo desidera) si presenteranno entro trenta (30) giorni dinnanzi al Governo o suo delegato per discutere la causa. Art. 7) Le imbarcazioni che rimangono ferme nei porti nobiliari per trenta (30) giorni saranno CONFISCATE dal Governo per un uso migliore. Dal sequestro sono previsti ulteriori trenta (30) giorni per rivendicare o cedere la proprietà. Scaduti i sessanta (60) giorni totali il Paratico di Governo ha piena facoltà di smantellamento e riciclo dei materiali nei magazzini governativi, rivendita o riutilizzo. Art. 8) Tutte le Imbarcazioni appartenenti a gilde, mestieri, clan o colonie devono essere INTESTATE alle corporazioni stesse e rientreranno nell`elenco Armatori con i medesimi diritti e doveri. Art. 9) In caso di abbordaggi è facoltà dell`equipaggio difendersi con ogni mezzo e denunciare l`accaduto all`Armata Ducale che provvederà, verificati i fatti e solo se richiesto, a rilasciare un documento che attesti la perdita del carico: l`Armata inoltre provvederà alle conseguenti indagini a titolo governativo. COLONIZZAZIONI 1) Per poter presentare una proposta di colonizzazione al Governo che ne valuterà la coerenza il candidato dovrà fornire plausibili e durature credenziali, ovvero: - Nulla osta da parte di almeno quindici (15) sudditi del Granducato che si fregino della Cittadinanza Emerita, attestante il desiderio di condividere il progetto e la volontà di lavorare e costruire per i Nobili una Colonia abitabile e fruibile dimostrandone per un periodo prestabilito la validità effettiva del progetto. - A seguito firmare di proprio pugno un contratto con il Notaro adibito al compito, attestante il proprio interesse a far crescere la colonia e renderla utile e funzionale alle esigenze della Nobiltà, garantendone in prima persona le richieste in esso contenute costantemente. 2) La colonia sarà ufficialmente costituita e potrà dunque ricevere nulla osta sull`apertura dei cantieri solo previa comunicazione pubblica, nel Bollettino di Governo, di tale costituzione. 3) In assenza del Governo e previa autorizzazione, il Capo Colono assume funzioni sostitutive degli organi governativi impegnandosi a collaborare rispondendone direttamente per qualsiasi abuso o problema al fine di far rispettare tutte le norme ducali. 3a) In assenza di un Governatore o di suo delegato sull’isola il Capo Colono può unire in matrimonio civile, previa autorizzazione del Governatore, al quale sono comunque dovute le tasse di registro. 4) In nessun caso il Capo Colono può assumere funzioni legislative. 5) I cittadini di altri insediamenti non possono sfruttare le risorse dell’isola senza formale autorizzazione del Capo Colono o del Governo. Ai trasgressori verranno applicate le seguenti sanzioni: - 3000 m.o. da versarsi al Capo Colono a chi verrà sorpreso la prima volta a sfruttare le risorse dell`Isola senza il necessario permesso; - 6000 m.o. da versarsi al Capo Colono a chi si macchierà nuovamente del reato; - Sequestro dell`imbarcazione a chi si macchierà di sfruttamento plurimo delle risorse Nobiliari senza permesso/delega da parte del Capo Colono, dei Nobili, o del Governatore preposto. 6) Le licenza sulle isole e la loro regolamentazione sono equiparate a quelle per la terraferma. PORTI ISOLE E COLONIE Le strutture portuali e i moli nelle terre del ducato sono assoggettate ai nobili e quindi anche le isole sono terreno di giurisdizione dell`Armata Ducale. Il permesso di approdo è garantito a tutti i natanti, salvo epidemie e rischi di contagio. Il diritto di sbarco merci è concesso dall`Armata ducale e ratificato dai coloni, che possono negarlo per ingerenze passate, truffe o comprovabili atti di inimicizia verso l`isola. Le isole a partire dal termine molo e banchina sono estensioni per mare delle terre del granducato, pertanto soggette alle leggi del ducato sia in fattore civile che fattore penale. Le isole colonizzate vengono affidate dai Nobili del Granducato a liberi cittadini, guidati da un Capo Colono, che si fanno carico di rendere floride le terre loro concesse. Sull`Isola vigono in ogni caso le medesime leggi vigenti nel ducato; pertanto i Capi Coloni non possono legiferare, promuovere editti e regolamenti sulla singola isola o imporre tasse non autorizzate dal governo o dal paratico. Possono altresì collaborare con l`Armata Ducale ma non hanno su essa influenza o autorità alcuna fatto salvo il negare il permesso di sbarco a personaggi non graditi. I Capi Coloni hanno diritto di promulgare bandi di arruolamento per i coloni, così come di gestire l`appartenenza o meno ad una colonia dei cittadini, allontanandoli qualora ritenuti inadatti alla vita della colonia. RUOLO ED OBBLIGHI DEL CAPITANO Il Capitano è formalmente considerato dal Governo responsabile dell’equipaggio e di tutto ciò che trasporta la nave rispondendone anche in sede civile. E` altresì considerato giudice e giuria dei reati commessi a bordo. Il Governo supportato dall`Armata Ducale, dalla Corte di Giustizia e dal Paratico, interviene verso il Capitano e l`equipaggio ritenuto colpevole dei reati commessi durante la navigazione o nei porti di sbarco quali: furto, omicidio, rissa, saccheggio. I Clandestini: Il Capitano che scopre passeggeri clandestini a bordo, in virtù del potere concessogli può disporne come meglio crede. |