Corte di Giustizia di Lot
Data di Fondazione: 09 aprile 1998
STORIA
Nella vecchia Lot esisteva un Giudice Unico (Sir Avilio) e un PM (Sir PMGaius). Con la nascita della nuova Lot è stata fondata anche la Corte di Giustizia, con a capo Sir Avilio come Presidente, e con Lady Seya in qualità di Giudice. Successivamente Sir Avilio ha lasciato la carica di Presidente a Lady Seya, introducendo i due Giudici Sir Eliusa e Sir Leporello, e infine il Giudice Inquisitore Sir Lebow.
SCOPO
La giustizia del Granducato è amministrata dai Giudici della Corte di Giustizia. Il Giudice, nominato e revocabile dai Nobili, ha giurisdizione in materia penale e civile. Egli è, relativamente alle sue attribuzioni, titolare del privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli l`amministrazione della giustizia ovvero vulneri, in qualsivoglia maniera, il nome e la reputazione del Giudice è punito con l`esilio perpetuo. E` punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Giudice denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento. Le sentenze sono pronunziate nel nome dei Nobili, assicurato il contraddittorio; esse sono irrevocabili e la loro esecuzione è assicurata dal Governatore.
Divorzio
Normalmente le cause di divorzio si svolgono presso
l'Aula Gialla del Tribunale. Presiedono le udienze Il Presidente Seya, il Giudice ELIUSA,
il Giudice motivatore o il Giudice Triventus. In aula devono essere presenti entrambi i
coniugi, accompagnati dai rispettivi rappresentanti legali.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non può essere presentata prima di 30 giorni dalla data delle nozze.
Adozione
Le udienze riguardanti le adozioni si svolgono presso l'Aula Gialla del Tribunale e presiedono il Presidente Seya, il Giudice ELIUSA, il Giudice motivatore o il Giudice Triventus. Le parti dovranno preliminarmente contattare un Azzeccagarbugli, il cui compito sarà di raccogliere deleghe e dichiarazioni delle parti e di gestire la discussione in pubblica udienza.
Processo Civile
Le udienze di processi riguardanti reati civili si svolgono presso l'Aula Gialla del Tribunale. L'udienza è presieduta dal Presidente Seya, dal Giudice ELIUSA, dal Giudice motivatore o dal Giudice Triventus. Le parti dovranno preliminarmente contattare ciascuna un Azzeccagarbugli, il cui compito sarà di raccogliere prove e testimoniane e di gestire la discussione in pubblica udienza.
Processo Penale
Le udienze di processi riguardanti reati penali si svolgono presso l'Aula Rossa del Tribunale. L'udienza è presieduta dal Presidente Seya, dal Giudice ELIUSA, dal Giudice motivatore o dal Giudice Triventus. Le parti dovranno preliminarmente contattare ciascuna un Azzeccagarbugli, il cui compito sarà di raccogliere prove e testimoniane e di gestire la discussione in pubblica udienza.
LE LEGGI DI LOT
Principi Fondamentali
1. La Sovranità è per diritto eterno nei Nobili del Granducato di Lot. Ad essi, secondo la rispettiva gerarchia, compete emanare gli editti, disporre in qualunque ambito di attribuzione e concedere privilegi.
2. Il popolo di Lot -salvo i Nobili ed i soggetti titolari di privilegio- è soggetto all'osservanza incondizionata degli Editti. In caso di materie non disciplinate dagli Editti, la regola della fattispecie concreta è rimessa al responso dei Nobili.
3. Gli Editti del Granducato ed i responsi dei Nobili si conformano al principio fondamentale della preservazione e della maggior gloria del medesimo Granducato. Compatibilmente con la salvaguardia di tale principio fondamentale, gli stessi Editti e responsi assicurano l'ordinata convivenza, promuovono lo sviluppo individuale e consentono la partecipazione alla vita civile e militare.
4. E' bandita dal Granducato qualunque forma di manifestazione del pensiero in materia politica e religiosa, salvo il culto della Dea Themis. E' fatto altresì divieto assoluto delle manifestazioni del pensiero in materia sessuale. La violazione di tali doveri è sanzionata con l'esilio perpetuo.
5. Il Granducato riconosce il diritto al nome. E' tuttavia vietato assumere nomi il cui significato possa, a qualsiasi titolo, risultare contrario al decoro del Granducato. La violazione di tal precetto è punita con l'esilio perpetuo.
6. Nessun cittadino può vedersi inflitta una pena o una condanna senza processo. Si fa eccezione per l'ipotesi di flagranza. In caso di flagranza la sanzione è comminata dagli appartenenti al Corpo delle guardie, previo parere del Giudice o, in mancanza, del Governatore.
Ordinamento del Granducato
1. L'amministrazione del Granducato è curata da uno o più Governatori, nominati e revocabili dai Nobili. Spetta altresì al Governatore sovrintendere alle funzioni di ordine pubblico, disponendo del Corpo delle guardie. Il Governatore, per ciò che concerne lo svolgimento delle sue funzioni, è titolare del privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli lo svolgimento delle funzioni di Governatore ovvero ne leda, in qualsivoglia maniera, la reputazione è punito con l'esilio perpetuo. E' punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Governatore denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento.
2. La giustizia è amministrata dal Giudice del Granducato. Il Giudice, nominato e revocabile dai Nobili, ha giurisdizione in materia penale e civile. Il Giudice, relativamente alle sue attribuzioni, è titolare del privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli l'amministrazione della giustizia ovvero vulneri, in qualsivoglia maniera, il nome e la reputazione del Giudice è punito con l'esilio perpetuo. E' punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Giudice denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento. Le sentenze sono pronunziate nel nome dei Nobili, assicurato il contraddittorio; esse sono irrevocabili e la loro esecuzione è assicurata dal Governatore.
3. E' istituito un Consiglio del Granducato, composto dai Governatori, dal Giudice e dai rappresentanti delle Gilde. Al Consiglio competono funzioni consultive. In particolare, il Consiglio, nelle materie non riservate all'esclusiva competenza dei Nobili, può formulare proposte a questi ultimi, anche facendosi portatore di istanze provenienti dalla cittadinanza. Il Consiglio, su specifica delega da parte dei Nobili, può essere chiamato a risolvere questioni aventi rilevanza generale.
Editti del Granducato
1. Non è dato frequentare il Granducato con più identità. Chi contravvenga alla detta regola sarà esiliato per un periodo di dieci giorni per ciascuna delle identità illecitamente utilizzate. In caso di recidiva, l'esilio sarà perpetuo.
2. Lo salvacondotto che consente l'ingresso e la circolazione nel Granducato (cd. password) non può essere reso noto a terzi. Nell'ipotesi in cui tale salvacondotto fosse spontaneamente divulgato dal titolare, questi sarà ritenuto diretto responsabile di qualunque violazione risultasse ascrivibile al personaggio. La pena per la illecita divulgazione a terzi è stabilita nell'esilio per giorni dieci. Chi venga a conoscenza del salvacondotto di terzi è tenuto ad informare senza indugio le Autorità. In mancanza, sarà condannato alla pena dell'esilio, il quale nei casi più gravi potrà anche essere perpetuo.
3. In qualunque loco del Granducato è proibito il turpiloquio. Il contravvenire al detto precetto comporta la pena dell'esilio da uno a trenta giorni. Nei casi più gravi, si fa luogo ad espulsione immediata, con privazione della cittadinanza, ove acquisita.
4. Arrecare offesa alla identità di uno o più frequentatori comporta la pena dell'esilio da uno a dieci giorni. La pena è elevata fino a giorni trenta allorché l'offesa concerna una delle cariche istituzionali del Granducato. Nei casi più gravi o di recidiva, è autorizzata l'espulsione immediata, con privazione della cittadinanza, ove acquisita.
5. L'ottenere dolosamente qualunque forma di beneficio mediante artifizi o raggiri comporta la confisca del vantaggio illecitamente acquisito e l'esilio da cinque a dieci giorni. In caso di recidiva, l'esilio sarà perpetuo.
6. E' altresì vietata qualunque forma di raggiro o di inganno, comunque perpretata. La pena resta stabilita nell'esilio da giorni cinque a trenta.
7. Non è dato interrompere o disturbare lo svolgimento delle funzioni pubbliche o religiose. Il violare l'invito a consentire il libero dispiegarsi di taluna delle medesime funzioni comporta l'esilio per un giorno, salva l'eventuale pena per la concorrente violazione di altri Editti.
8. Resta proibita l'istigazione a delinquere e, parimenti, lo fare apologia di reato. La pena prevista è l'esilio perpetuo.
9. L'abuso dei luoghi di conversazione, esemplificativamente attuato con la scrittura di messaggi ripetitivi, è punito con la pena dell'esilio per un minimo di giorni uno ed un massimo di giorni cinque; in caso di recidiva, si applica l'esilio perpetuo. E' altresì punito con la pena dell'esilio di un giorno chiunque sia sorpreso ad urlare insistentemente nei luoghi di conversazione.
10. Allorché abbia ad accertarsi che una denunzia è stata mossa non già per fini di giustizia, sibbene per ritorsione o per motivi personali, e risulti che la denunzia medesima è infondata, il denunziante è punito con la pena dell'esilio fino a giorni 30.
11. I cittadini hanno l'obbligo di cooperare con gli appartenenti al Corpo delle Guardie Ducali. Chiunque si sottragga al detto obbligo ovvero, interrogato dalle Guardie Ducali, risulti reticente o autore di mendacio sarà per ciò stesso processato e punito con la pena dell'esilio fino ad un massimo di giorni 30. Le dichiarazioni rese dagli appartenenti al Corpo delle Guardie nell'esercizio delle loro funzioni sono assistite da fede privilegiata. E' tuttavia ammessa la prova contraria.
12. L'esercizio delle funzioni istituzionali da parte dei rispettivi titolari ha luogo con imparzialità, in vista del superiore interesse del Granducato. Chiunque distragga le funzioni istituzionali dal loro fine tipico ovvero ne abusi sarà ritenuto reo del delitto di abuso di potere. La pena sarà stabilita dal Giudice, in esito al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
13. Il Granducato riconosce e tutela il diritto alla riservatezza. Il contenuto della corrispondenza privata (cd. messaggi) non è divulgabile in alcun modo e ne è vietata la diffusione mediante la riproduzione nei luoghi di conversazione (cd. chat) ovvero mediante l'apposizione nella bacheca. A fini di giustizia, la comunicazione ai competenti Organi del Granducato ha luogo mediante manda copia privata. La violazione dell'anzidetto precetto è sanzionata con l'esilio da giorni 5 a giorni 15.
14. La cittadinanza, oltre che a seguito di condanna, è revocata anche in caso di assenza dal Granducato per oltre due mesi continuativi.
CARICHE
Presidente della Corte di
Giustizia
E' il Master della Gilda, colui che presiede la Corte di Giustizia di Lot. Ha il compito di gestire e coordinare l'operato dei Giudici.
Giudice di LOT
Il Giudice, nominato e revocabile dai Nobili, ha giurisdizione in materia penale e civile. Egli ha il privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli l'amministrazione della giustizia, ovvero danneggi il nome e la reputazione del Giudice, è punito con l'esilio perpetuo. E' punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Giudice denuncie che si rivelino prive di fondamento. Le sentenze dei Giudici sono pronunziate nel nome dei Nobili; esse sono irrevocabili e la loro esecuzione è assicurata dal Governatore.
Giudice Inquisitore di LOT
Il Giudice Inquisitore non si occupa di amministrare la giustizia nè di decidere verdetti in cause presso il suo ufficio intentate, ma rappresenta l`accusa nei processi intentati dai nobili di LOT in rappresentanza di se stessi o della popolazione tutta contro eventuali malfattori. Il Giudice Inquisitore coordina anche un proprio gruppo di indagine all`interno del Corpo delle Guardie per racimolare le prove.
Saluto Ufficiale: Atthemis
Sito Ufficiale: http://www.boscosacro.com/cortegiustizia/
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